La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 7666/2009) ha stabilito che sono valide le notifiche dei verbali per infrazioni al Codice della Strada da parte dei dipendenti con macchine aziendali, notificate alla Società. La Corte ha quindi precisato che "nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'art. 6 sancisce il principio della responsabilità solidale della persona giuridica nell'ipotesi in cui l'illecito amministrativo sia stato commesso dal suo rappresentante o da un suo dipendente; tale responsabilità è di carattere sussidiario e deve ritenersi sussistente ogni qual volta sia stato commesso un illecito amministrativo da persona ricollegabile all'ente per aver agito nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, a prescindere dall'identificazione dell'autore materiale dell'illecito, trattandosi di requisito che, di per sé solo, non costituisce condizione di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione, a meno che detta mancanza di identificazione non possa tradursi in un difetto di prova sulla responsabilità, o perché possa dubitarsi della sussistenza stessa dell'illecito, o perché sia posto in discussione il nesso soggettivo tra la commissione del fatto (certo nella sua verificazione) e le funzioni o incombenze esercitate dal trasgressore". Gli Ermellini hanno quindi concluso evidenziando che "è bene possibile che l'amministrazione notifichi due distinti provvedimenti, uno all'autore materiale e l'altro al responsabile solidale, il quale, ai sensi del ricordato art. 6 comma 3 della legge 689/81, può essere una persona giuridica, tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta e abilitata (comma 4) all'esercizio del regresso".
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