La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 7460/2009) ha stabilito che è possibile rettificare i redditi degli Avvocati che fatturano poco ma che presentano tanti ricorsi. Si presume, infatti, che gli stessi abbiamo un notevole portafoglio di clienti. Gi Ermellini hanno infatti fatto proprio il pensiero della CTR che hanno evidenziato che "il reddito dichiarato derivante dalla sua attività professionale, sarebbe certamente ‘…derivante sia come fonte di sostentamento conforme al decoro richiesto dalla professione esercitata, sia per il pagamento delle spese generali per lo studio e delle spese di mantenimento di una Lancia Thema T.D.'".
La Corte ha poi precisato che "l'unico sindacato riservato al giudice di legittimità è quello sulla congruenza della motivazione, che, però, nella fattispecie appare corretta ed immune da vizi logici, avendo il giudice d'appello esaminato in modo appropriato e diffuso tutte le contestazioni mosse dal ricorrente all'impugnata decisione del primo giudice" e che "non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza in fatto della ricostruzione operata dal giudice di merito alle circostanze effettivamente emerse nel corso del processo, od una esposizione dei dati che non istauri tra di essi il collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno della possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.".
La Corte ha poi precisato che "l'unico sindacato riservato al giudice di legittimità è quello sulla congruenza della motivazione, che, però, nella fattispecie appare corretta ed immune da vizi logici, avendo il giudice d'appello esaminato in modo appropriato e diffuso tutte le contestazioni mosse dal ricorrente all'impugnata decisione del primo giudice" e che "non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza in fatto della ricostruzione operata dal giudice di merito alle circostanze effettivamente emerse nel corso del processo, od una esposizione dei dati che non istauri tra di essi il collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno della possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.".
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