La quinta sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 8481 dell'8 aprile 2009, ha stabilito che il contratto di lease back tra due società appartenenti allo stesso gruppo, eluderebbe le norme tributarie. Secondo il giudizio della Corte, questo tipo di contratto, che ha ad oggetto beni ammortizzabili stipulato per ottenere agevolazioni fiscali, realizzerebbe un abuso: "l'elusione tributaria - affermano i giudici di legittimità - e il connesso abuso di diritto si realizzano, nella fattispecie in esame, in quando si riconosca rilevanza tributaria, come ha espressamente fatto il giudice d'appello, all'unità sostanziale del gruppo di società". Secondo quanto si apprende dalla vicenda, la Commissione tributaria di Trento, in secondo grado, aveva affermato che "nel pieno esercizio della libertà contrattuale, è possibile alle parti utilizzare anche figure atipiche di contratto", come il contratto di lease back, che siano dirette a realizzare interessi meritevoli di tutela, secondo l'ordinamento giuridico. "Un lecito risparmio fiscale - continuano i giudici di merito - costituirebbe certamente un interesse meritevole di tutele ma la società ha posto in essere una serie di operazioni apparentemente lecite, il cui scopo finale è stato quello di (…) ottenere un risparmio fiscale che, attraverso limpidi canali, mai si sarebbe potuto realizzare". La società ricorrente aveva sostenuto che "dalla liceità civilistica del negozio di leasing discenda automaticamente anche la sua liceità tributaria" ma gli ermellini hanno risposto, affermando innanzitutto che "l'equivalenza tra liceità civilistica e liceità tributaria dell'attività negoziale è, in via di principio, contraddetta dalla divisione della normativa dell'ordinamento giuridico in due subsistemi normativi - quello civilistico e quello tributario - e dalla rilevanza autonoma attribuita dal secondo ai fatti di elusione tributaria e di abuso del diritto, che possono investire anche atti di autonomia privata leciti dal punto di vista civilistico". I giudici hanno quindi concluso ritenendo che "il leasing di beni ammortizzabili tra due società del medesimo gruppo d'imprese sia privo di ragioni economiche e quindi realizzi un'elusione tributaria" che nel caso specifico si sarebbe concretizzata attraverso "sia attraverso una detrazione dei canoni di locazione finanziaria da parte della società di gruppo locataria, sia attraverso il rinnovato e perciò, duplice, ammortamento, da parte della società di gruppo locatrice, dei bei oggetto di leasing, senza che, data l'appartenenza di entrambe le società al medesimo gruppo si sia realizzato - con riguardo alla singole società e in particolare, alla società locataria, ma con riguardo al gruppo di società - quell'effetto economico che è proprio e caratterizzante della locazione finanziaria e che è costituito da una maggiore disponibilità di danaro". Infine, la Corte ha concluso precisando che l'abuso di diritto ha poi anche fondamento in un "principio costituzionale non scritto di divieto di utilizzazione di norme fiscali di favore per fini diversi da quelli per cui esse sono state create" ( Cassazione, SS.UU, 23 dicembre 2008, n. 30055).
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