Attenzione a piantare in asso il coniuge senza previso. C'è modo e modo infatti di scaricare un partner ed oggi si rischia di dover anche pagare i danni dell'abbandono. Parola di Cassazione. La Corte ha infatti ha riconosciuto legittima la condanna al risarcimento del danno inflitta ad una donna che aveva mollato improvvisamente il marito. La donna, si legge nella sentenza della Sesta sezione penale della Corte (n.14981/2009), aveva preso carta e penna e aveva scritto al marito che partiva con la figlia e un amico per una breve vacanza. Solo al ritorno, messa alle strette dal marito, aveva esplicitato la sua decisione di lasciarlo. Processata per violazione degli obblighi di assistenza familiare la moglie era stata condannata (in due gradi di giudizio) a risarcire il marito per i danni patiti con l'abbandono. Contro la decisione la donna si è rivolta alla Cassazione, rappresentando che il marito era stato avvertito tramite lettera e che, solo successivamente, era maturata in lei la convinzione dell'abbandono dato il "regime di vita e di rapporto intollerabile imposto dal marito". Nulla da fare però: gli Emellini, respingendo il ricorso hanno evidenziato che "alla stregua del tenore della lettera e del comportamento immediatamente susseguente di [...] non possono nutrirsi dubbi sulla sua volonta' di abbandonare in modo improvviso e definitivo il domicilio domestico trattenendo per di piu' con se' la bambina, con evidente lesione dei doveri coniugali". Sono state poi considerate ininfluenti le scuse addotte dalla donna in relazione al "limitato bagaglio che, alla luce della lettera, doveva servire solo a evitare probabili problemi nella realizzazione concreta dell'abbandono" e il "rientro successivo a casa, dovuto - scrive la Cassazione - essenzialmente alla reazione del marito per i problemi relativi alla figlia".
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