La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 16725/2009) ha stabilito che, in caso di imprenditori coindagati, la confisca si estende anche al conto dell'altro imprenditore. Gli Ermellini, nel caso di specie, hanno infatti osservato che "a prescindere dal pur apprezzabile sforzo difensivo nell'interesse del (…) in ordine alla sequestrabilità per equivalente nell'ipotesi di obbligazione solidale rispetto al terzo danneggiato e/o offeso per effetto di un reato in concorso necessario di persone, va escluso che il richiamo alla posizione del coindagato (…) possa giovare alla posizione del ricorrente (…) nei termini di lamentata ‘duplicazione' dell'oggetto del sequestro preventivo in punto ‘prezzo' e ‘profitto' del reato ex art. 322 ter c.p. con riferimento ai termini di cui all'art. 240 cpc. cp. Infatti, come opportunamente ha richiamato il giudice di rinvio, la cui decisione è oggetto di ricorso in questa sede, la Corte di legittimità non ha mancato di esplicitamente asserire che: 1) non si riteneva di prendere posizione in merito al punto attinente la configurabilità di una ‘responsabilità per l'intero' in capo a ciascuno dei singoli concorrenti nel reato (questione controversa anche nella presente vicenda processuale); 2) nei confronti (…) il sequestro era stato disposto a carico della somma trovata sul conto corrente che a lui faceva capo, quale supposto ‘prezzo' del reato di corruzione ipotizzato (capo A), come tale confiscabile obbligatoriamente ex art. 240 cp.; 3) il prezzo o profitto del reato, considerato il carattere sanzionatorio della confisca, non è suscettibile di essere sostituito dal tantundem offerto da un soggetto terzo o da un soggetto coobbligato (come, nella specie) posto che l'indicato carattere sanzionatorio della confisca impedisce che il supposto autore del reato possa in alcun modo ‘avvantaggiarsi' o, comunque, beneficiare del ‘petitum sceleris', approfittando del fatto che altri abbia offerto una somma equivalete (nella specie, versamento della somma su c7C vincolato a favore dell'Erario da parte del coimputato nell'interesse anche delle società a costui facenti capo); 4) la posizione del (…) non è, quindi, contemplata quale beneficiario della garanzia offerta dalle società e (…), con la conseguente impossibilità che il sequestro diretto nei confronti del conto corrente che allo stesso faceva capo possa essere ‘sostituito' con il sequestro per equivalente disposto a carico delle società e (…)".
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