La sezione lavoro della Corte di cassazione, sentenza n. 9461, depositata il 21 aprile 2009
La sezione lavoro della Corte di cassazione, con la sentenza n. 9461, depositata il 21 aprile 2009, ha stabilito che la contestazione, in merito ad uno sciopero fatto senza preavviso, può essere fatta al solo presidente dell'assemblea degli avvocati, in quanto solo verso quest'ultimo è stata emessa l'ordinanza-ingiunzione come sanzione amministrativa, anche se poi tutti gli avvocati che hanno aderito all'astensione, sono obbligati in solido. Secondo quanto si apprende dalla vicenda, la commissione di garanzia (ex l.146/1990), valutando negativamente lo sciopero proclamato senza preavviso dall'assemblea degli avvocati di Sant'Angelo dei Lombardi, aveva deliberato la sanzione pecuniaria e la direzione provinciale del lavoro di Avellino, aveva emesso la relativa ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione. Dopo il ricorso del presidente dell'assemblea al Tribunale contro l'ordinanza-ingiunzione, il giudice, pur confermando l'obbligo di dare preavviso, aveva annullato l'ordinanza-ingiunzione perché "la delibera della Commissione di Garanzia non era stata notificata a tutti i singoli professionisti aderenti all'astensione". Gli Ermellini, su ricorso proposto dalla Direzione generale del lavoro, ricorrendo i presupposti dell'art. 384, co.2, hanno cassato la sentenza e deciso nel merito la questione, precisando che "non risulta che il provvedimento della Commissione di Garanzia sia stato oggetto di ricorso. La delibera è stata inviata alla Direzione provinciale del Lavoro di Avellino, che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione nei confronti del solo presidente e non anche nei confronti degli altri avvocati che hanno partecipato all'astensione. È questo provvedimento di ordinanza-ingiunzione che è stato impugnato con opposizione dinanzi al tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi (…). Inoltre - continua la Corte - il provvedimento del giudice è contraddittorio nella motivazione, perché fa derivare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di un solo destinatario e a questi correttamente notificata, dalla pretesa irregolarità della notifica (non della ordinanza-ingiunzione, ma) del provvedimento della Commissione di Garanzia nei confronti di altri soggetti che non sono destinatari della ordinanza. Vizio di notifica del provvedimento della Commissione per di più discutibile, ma che comunque avrebbero dovuto far valere questi soggetti "altri" impugnando la delibera della Commissione dovuto ai sensi dell'art.20-bis della legge 146/1990 o l'ordinanza-ingiunzione qualora la Direzione provinciale del lavoro avesse ritenuto di emetterla anche nei loro confronti, il che non è stato".
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