La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 9461/2009) ha stabilito che lo sciopero indetto dagli avvocati senza preavviso può essere contestato al solo presidente dell'assemblea e ciò in quanto, la commissione di garanzia, non è tenuta a notificare tale contestazione a ciascun professionista che ha aderito all'astensione. In particolare, gli Ermellini hanno precisato che "l'art. 13, lett. I), conferisce alla Commissione di garanzia il compito di valutare il comportamento delle parti e, se rileva violazioni degli obblighi, le impone di deliberare le sanzioni previste dall'art. 4. Tale ultima norma disciplina le sanzioni per i lavoratori (seconda comma), per i dirigenti delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese (quarto comma, il quale prevede per questi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582,00 a 28.822,00). La seconda parte del quarto comma dispone: ‘alla medesima sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codice di autoregolamentazione di cui all'art. 2-bis o della regolamentazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'art. 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione dalla direzione provinciale del lavoro-ispettorato del lavoro'. La procedura è disciplinata dal comma 4-quater, dell'art.4. Su richiesta di una serie di soggetti o di propria iniziativa ‘la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o che vi aderiscono, o delle amministrazioni o delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi'. L'apertura del procedimento viene procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e chiedere di essere sentite. Decorso tale termine … la Commissione formula la propria valutazione e se valuta negativamente il comportamento,…delibera le sanzioni. Fatto ciò, la Commissione ‘cura la notifica della deliberazione alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del lavoro competente'".
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: