La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 9888/2009) ha stabilito che deve essere annullata la multa elevata a un'automobilista che passa con il rosso se nel verbale non viene indicata l'esatta infrazione commessa. La Corte, nel caso di specie, ha evidenziato che "occorre, infatti, considerare che il rilievo, del tutto fondato, dell'indeterminatezza dell'addebito appare assorbente rispetto ad ogni altra questione. Infatti, nel caso in questione la contestazione era stata effettuata con riferimento all'avvenuto superamento dell'incrocio regolato da semaforo con luce rossa o con quella gialla, essendo evidente che si tratta di due fattispecie del tutto diverse e potendo il passaggio con luce gialla, ai sensi dell'articolo 41 decimo comma del Codice della Strada, risultare non sempre vietato. Occorre, altresì, osservare che il passaggio avvenuto ai sensi di quest'ultima disposizione costituisce eccezione alla regola imponente negli altri casi l'arresto anche con luce gialla, ma la contestazione risultava comunque generica in quanto formulante due ipotesi alternative, delle quali l'una escludeva l'altra. Si è di fronte quindi a due ipotesi di contestazione del tutto diverse, ancorché accomunate dallo stesso trattamento sanzionatorio di cui all'articolo 146, terzo comma, Codice della Strada".
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