La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 9628/2009) ha stabilito che il grave disturbo psichico non fa scattare l'interdizione. Gli Ermellini hanno quindi affermato il seguente principio di diritto "nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostengo a mente dell'art. 405, co. 5, nn. 3 e 4 c.c. in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole".
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