Con la sentenza n.10028, depositata il 29 aprile, la Corte di Cassazione (sezione tributaria), ha stabilito che non sono applicabili i nuovi coefficienti per il calcolo del reddito imponibile, previsti in nuovi decreti ministeriali: questo in virtù del principio dell'irretroattività della norma tributaria. Secondo quanto si apprende dalla vicenda, un contribuente contestava la legittimità dell'applicazione dei parametri fissati con dei decreti ministeriali per la determinazione del reddito imponibile: lamentava, infatti, che il reddito contestatogli, in seguito all'applicazione dei nuovi coefficienti, fosse eccessivo. In primo grado, la commissione tributaria di Ragusa aveva accolto il ricorso del contribuente, in quanto i decreti avevano efficacia per periodi successivi al 1991, quindi inapplicabili per l'anno 1989. Anche in secondo grado era stata confermata la stessa decisione. Sul ricorso in Cassazione proposto dall'Agenzia delle Entrate, la Corte, confermando l'impostazione della sentenza precedenti, ha stabilito che "l'applicazione dei coefficienti indicati nei decreti ministeriali del 1992 aveva condotto all'accertamento del reddito del contribuente, per il 1989, superiore a quello che sarebbe risultato con l'applicazione delle tabelle contenute nel D.M. 3354/1990 anteriormente in uso". Pertanto questo il sistema di calcolo aveva comportato una maggiore onerosità per il contribuente. La sentenza impugnata ha inoltre evidenziato che "l'avviso di accertamento impugnato, facendo applicazione dei DD.MM. 1992 per la determinazione, in via sintetica ed induttiva, del reddito dell'anno 1989, avesse violato in danno del contribuente il principio di irretroattività della normativa tributaria". Con queste motivazioni, la Corte ha respinto il ricorso dell'agenzia delle Entrate.
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