La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 18187/2009), confermando la sentenza di condanna del Giudice di secondo grado pronunciata nei confronti di un immigrato ‘reo' di aver ucciso sua moglie dopo una scenata di gelosia, ha stabilito che il movente della cd. gelosia morbosa non può essere considerato un'aggravante e ciò in quanto stato passionale e causa frequente di delitti anche gravissimi.
In particolare, secondo gli Ermellini, la gelosia non può essere considerata un'aggravante per futili motivi e ciò in quanto l'aggravante è prevista solo quando il delitto è causato da un cd. ‘stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire per la generalità delle persone, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, tanto da poter considerarsi più che una causa determinante l'evento un pretesto per dare sfogo all'impulso criminale'. Secondo la Corte, la gelosia non è tale da considerare una ragione inapprezzabile di pulsioni illecite.
In particolare, secondo gli Ermellini, la gelosia non può essere considerata un'aggravante per futili motivi e ciò in quanto l'aggravante è prevista solo quando il delitto è causato da un cd. ‘stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire per la generalità delle persone, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, tanto da poter considerarsi più che una causa determinante l'evento un pretesto per dare sfogo all'impulso criminale'. Secondo la Corte, la gelosia non è tale da considerare una ragione inapprezzabile di pulsioni illecite.
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