La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n.10177/2009) ha stabilito che le notifiche degli accertamenti alle aziende, in caso di chiusura della sede, debbono essere affisse sulla porta di entrata della società e comunicate mediante raccomandata. Gli Ermellini hanno precisato che "secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la notificazione dell'avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito; mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. C), - sostituito, per il procedimento tributario, dell'art, 143 cod. proc. civ. - quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto (…). Poiché l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 non esclude l'applicabilità dell'art. 140 c.p.c., e non prevede neppure implicitamente una diversa disciplina per le ipotesi contemplate nella suddetta disposizione del codice, deve invero ritenersi, in virtù del generale richiamo alla disciplina stabilita dall'art. 137 e ss. c.p.c., che nel caso di assenza, incapacità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., la notifica vada effettuata, a norma del citato art. 140 c.p.c., seguendo esattamente la procedura ivi indicata (deposito di copia, affissione di avviso di deposito e invio raccomandata), mentre solo nella diversa ipotesi in cui il contribuente risulti trasferito in luogo sconosciuto,disciplinata nel codice di rito dall'art. 143 c.p.c. - poiché tale norma è stata espressamente esclusa da quelle applicabili - occorre fare riferimento alla disciplina dettata dal D.P.R. citato, art. 60, lett. e)".
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