La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 10338/2009) ha stabilito che può essere considerata un'operazione elusiva anche un contratto di leasing posto in essere per la vendita di cosa futura (esempio immobile in ristrutturazione). La Corte, nel caso di specie, ha osservato che "la ricorrente pone (…) una questione interpretativa del contratto di leasing intercorso fra la contribuente e le altre parti, che è stata risolta dal giudice di merito con il preciso riferimento ad una clausola negoziale nella quale si menziona, presumibilmente a garanzia delle società di leasing, il consensuale trasferimento all'atto della stipula del contratto - trasferimento che non richiedeva necessariamente la consegna, essendo il contratto di cui all'art. 1470 c.c. fondato sull'adesione consensuale delle parti, nella specie il venditore e il concedente - ‘della proprietà del suolo e del manufatto nello stato in cui si trova'. Ciò non significa che l'effetto traslativo di tali porzioni dovesse necessariamente verificarsi, nel contempo, nei confronti dell'utilizzatore, il quale fruiva di un separato, seppur contestuale, rapporto obbligatorio col concedente, che si impegnava a consegnargli successivamente l'immobile completato. La diversa interpretazione suggerita dalla contribuente trova dunque un ostacolo insormontabile nella menzionata clausola (…), che non può costituire un ‘refuso' imputabile al notaio rogante, ma esprime la volontà del concedente di assicurarsi comunque, all'atto di corrispondere una notevole somma (…) la proprietà del manufatto, per poi prometterlo, come cosa futura realizzata dopo la sua ristrutturazione, in locazione finanziaria all'utilizzatore. Il contratto trilatero di cui è causa resta dunque lecito, vero e reale, ma non va considerato necessariamente unico quanto all'oggetto, rispetto ai diversi interessi delle parti in causa".
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