La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 10680/2009) ha stabilito che il fisco può utilizzare contro il contribuente le "conclusioni giuridiche" (ad esempio fatture inesistenti, redditi in nero) raggiunte dalle Guardia di Finanza dopo l'ispezione e il vaglio degli indizi raccolti. Gli Ermellini hanno infatti chiarito che "la motivazione degli atti di accertamento ‘per relationem', con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al coretto svolgimento del contraddittorio. Il rinvio dell'atto amministrativo finale ad un atto procedimentale può essere effettuato, peraltro, non solo alle conclusioni, ma anche, in tutto o in parte, ai fatti accertati e alle ragioni addotte dagli organi istruttori per giungere alle loro qualificazioni giuridiche dei fatti accertati. Infatti, il procedimento amministrativo, anche quello tributario, è la forma della funzione e il potere di adottare l'atto amministrativo finale è solo l'esercizio terminale di un potere che è frazionato tra organi amministrativi diversi, anche di enti pubblici diversi, in dipendenza della divisione del potere di provvedere. In particolare, ai fini che qui interessano - prosegue la Corte -, è rilevante il frazionamento, che è ispirato alla natura del processo decisionale umano e che la formazione effettua diffusamente, del potere di provvedere nei preliminari poteri d'iniziativa e d'istruttoria rispetto al finale potere di decidere. Se questo è lo stato della formazione sull'organizzazione amministrativa e sull'attività amministrativa, si appalesa come manifestamente fondata la pretesa delle amministrazioni finanziarie di interpretare la norma sulla motivazione per relationem del provvedimento amministrativo come attributiva, al titolare del potere di decidere, del potere di richiamare nel proprio atto il contributo, d'iniziativa o istruttorio, apportato da un altro organo amministrativo, il cui atto sia normativamente inserito nello stesso procedimento".
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: