La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 21305/2009) ha stabilito che non commette reato l'imprenditore che continua a sviare la clientela del concorrente e ciò nonostante l'ordine del giudice (provvedimento cautelare) di cessare il comportamento scorretto. Gli Ermellini hanno infatti precisato che "l'interpretazione estensiva data dai giudici di merito, per cui qualsiasi provvedimento cautelare del giudice civile trova sanzione penale nell'elusione, rischia di trasformare l'art. 388/2 in una sorta di norma tipicizzante qualsivoglia condotta contraria ad un provvedimento cautelare civile, laddove in realtà la ragione per cui solo alcuni provvedimenti sono sanzionati - e cioè solo tre tipologie di provvedimenti in materia di: proprietà, possesso e credito - trova fondamento proprio nella corretta individuazione dell'interesse tutelato dalla norma. Se l'interesse tutelato dall'art. 388 co. 1 e 2 cp., come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (…), non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, ma l'esigenza costituzionale di effettività di giurisdizione e la sanzione non segue una mera trasgressione all'ordine del giudice, bensì l'ostacolo all'effettiva possibilità di una sua esecuzione, nel caso in esame l'azione di risarcimento, intrapresa dalla parte civile, poteva certamente essere aggravata dal protrarsi della condotta, posta in essere dall'azienda convenuta, onde la legittimità dell'ordinanza, emessa per prevenire ulteriori danni, ma l'esecuzione o meno della stessa non avrebbe in alcun modo ‘protetto' il soddisfacimento in sede esecutiva dell'eventuale credito, dovuto ai danni conseguenti la prosecuzione dell'attività illecita. Né a tanto può valere il richiamo operato dai giudici di merito alla norma di cui all'art. 669 duodeces cpc., che disciplina le modalità di esecuzione del provvedimento cautelare, quando, come nel caso in esame, tale provvedimento non può nella sostanza che essere equiparato a un ordine di astenersi dal compiere atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 cod. civ.". La Corte ha infine chiarito che "in tale ottica dunque va letta la tassativa elencazione dei provvedimenti cautelari, che possono dar luogo ad elusione. Il provvedimento del giudice civile costituisce un presupposto della condotta criminosa, e tra le misure cautelari è pacifico che rientrano anche i provvedimenti di urgenza emessi dall'art. 700 cpc, ma a condizione che tali provvedimenti attengano alla difesa della proprietà, del possesso e del credito".
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