La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 11803/09) ha stabilito che è lecito per gli immigrati portare con sé in Italia i figli minorenni e quindi ricongiungersi a loro, anche se non hanno un posto fisso. In particolare, gli Ermellini, hanno evidenziato che "l'art. 29, 3° comma lettera b) d.lgs. n. 286/1998, nel caso in cui lo straniero richieda il ricongiungimento con figlio minore: a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente".
La Corte ha poi aggiunto che "il secondo comma della disposizione indicata, nel testo risultante dalle modifiche introdotte, prima con l'art. 23, 1° comma delle legge n. 189 del 2002 e poi con l'art. 2, 1° comma lettera e) del d.lgs. n. 5 del 2007, dispone che ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. La norma ha un'evidente natura interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, essendo diretto a risolvere, in senso conforme al principio generale che la durata del procedimento non può andare a danno dell'interessato, la questione del momento rilevante per l'accertamento del requisito soggettivo della minore età. Non v'è dubbio, pertanto che, trattandosi di ricongiungimento con figlio minore i requisiti oggettivi siano quelli indicati nelle lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 29 cit., in particolare il requisito reddituale di cui alla lettera b) come correttamente hanno ritenuto i giudici di merito".
La Corte ha poi aggiunto che "il secondo comma della disposizione indicata, nel testo risultante dalle modifiche introdotte, prima con l'art. 23, 1° comma delle legge n. 189 del 2002 e poi con l'art. 2, 1° comma lettera e) del d.lgs. n. 5 del 2007, dispone che ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. La norma ha un'evidente natura interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, essendo diretto a risolvere, in senso conforme al principio generale che la durata del procedimento non può andare a danno dell'interessato, la questione del momento rilevante per l'accertamento del requisito soggettivo della minore età. Non v'è dubbio, pertanto che, trattandosi di ricongiungimento con figlio minore i requisiti oggettivi siano quelli indicati nelle lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 29 cit., in particolare il requisito reddituale di cui alla lettera b) come correttamente hanno ritenuto i giudici di merito".
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