Con la sentenza n. 22700 del 29 maggio 2009, la sesta sezione penale della Corte di cassazione ha stabilito che "tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato sono tenuti ad osservare la legge italiana", indipendentemente dall'esistenza di diverse tradizioni etico-sociali del paese di provenienza che discriminano la donna e che quindi costituiscono reato. Con queste parole è stato ribadito dalla Corte il principio dell'uguaglianza morale dei coniugi, di dignità della persona umana e il rispetto della garanzia dei diritti insopprimibili che spettano alla donna. Secondo quanto si apprende dalla vicenda, un cittadino marocchino, tra maggio e settembre del 2002, nella provincia di Lecco, aveva sottoposto a continue violenze la propria moglie ed era stato condannato in primo grado a un anno e otto mesi di reclusione. Avverso tale sentenza, proponeva ricorso in Appello l'imputato che veniva assolto in base all'art.530, co.2. Su ricorso per Cassazione proposto dalla donna, per illogicità e carenza di motivazione "in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, benché si fosse dedotto che i coniugi erano portatori di cultura, religione e valori differenti da quelli italiani, tali da influire sotto il profilo sia della gravità del reato che dell'entità della pena e, quindi sulla sussistenza delle attenuanti generiche", gli ermellini hanno affermato che "sia la prima che la seconda sentenza hanno affrontato e disatteso motivatamente l'eccezione fondata sulla diversità delle tradizioni etico-sociali dei coniugi. Al riguardo - continuano i giudici di legittimità - dev'essere riaffermato il principio, sancito, nell'art.3 c.p., dell'obbligatorietà della legge penale, per cui tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato sono tenuti ad osservarla. La rilevanza della disciplina e le ragioni di carattere generale su cui si fonda escludono che possa esservi apportata qualsiasi deroga non espressamente prevista dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale e implicano che le tradizioni etico-sociali di coloro che sono presenti nel territorio dello Stato, di natura essenzialmente consuetudinaria benché nel complesso di indiscusso valore culturale, possano essere praticate solo fuori dall'ambito di operatività della norma penale. Il principio assume particolare valore morale e sociale allorché la tutela penale riguardi materie di rilevanza costituzionale, come la famiglia, che la legge fondamentale dello stato riconosce quale naturale, ordinata sul'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art.29 Cost.), uguaglianza che costituisce pertanto un valore garantito, in quanto inserito in un ordinamento incentrato sulla dignità della persona umana e sul rispetto e la garanzia dei diritti insopprimibili a lei spettanti".
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