Con la sentenza n. 12630 del 28 maggio 2009, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che il contribuente non perde il diritto a fornire in sede processuale la prova per l'accertamento del minor reddito, anche se non l'ha fornita in sede procedimentale non essendosi presentato all'appuntamento con il funzionario dell'Agenzia delle Entrate. La Commissione Regionale Tributaria di Milano aveva rigettato l'appello proposto da una contribuente avverso la sentenza emessa in primo grado con cui era stata rigettata la possibilità di contestare l'accertamento (fondato sui parametri di cui all'art. 3, co.184, l. 549/1995), dopo che la contribuente non si è presentato all'appuntamento fissato dall'ufficio per comprovare il minor reddito. Su ricorso proposto dalla contribuente contro l'Agenzia delle Entrate, la Corte ha affermato il principio secondo cui "vero è che la mancata partecipazione del contribuente invitato, all'attività amministrativa istruttoria in contraddittorio con l'ufficio tributario legittima l'adozione dell'avviso di accertamento presuntivo; ciò tuttavia non impedisce al contribuente medesimo di fornire, in sede processuale, la prova che non ha dato in sede procedimentale amministrativa"
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