Con la sentenza 12653 del 28 maggio 2009, la sezione tributaria civile della Corte di cassazione ha stabilito che, sono presenti nelle liste dei cittadini che devono pagare l'Irap i ragionieri consulenti e membri dei collegi sindacali. La Corte, in camera di consiglio, non essendo necessario ulteriori accertamenti ha deciso la questione nel merito, emettendo un'ordinanza secondo cui "i presupposti dell'Irap per gli esercenti attività professionali sono costituiti dal possesso da parte del contribuente di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio della professione o dall'avvalersi in modo non occasionale di lavori altrui, presupposto la cui insussistenza era stata dedotta dal contribuente. Va precisato che l'autonoma organizzazione è quella che fa capo al professionista e non quella di terzi presso il quale egli opera". Inoltre, - concludono i giudici di legittimità - " i compensi di componente di collegio sindacale io di amministratore non sono soggetti ad Irap", in linea con quanto stabilito dalla sentenza del 2007 n.10594, sullo stesso tema.
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