La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 12042/2009) ha stabilito che è elusione accollare a una società del gruppo, con la cessione del ramo d'azienda, i debiti di natura finanziaria e che l'abuso del diritto non ha come conseguenza l'applicazione delle sanzioni tributarie. In particolare, gli Ermellini hanno precisato che "deve ritenersi non lecito al contribuente trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale" e che "la sopravvenienza nell'ordinamento di specifiche norme antielusive, come il citato articolo 37 bis, non è quindi fondativa di per sé (…) del principio generale anti-elusivo, giacché esse rappresentano, anzi, mero sintomo dell'esistenza di una regola generale; regola che, peraltro, non può ritenersi contrastante con la riserva di legge in materia tributaria, derivante dall'articolo 23 Cost., in quanto il riconoscimento di un generale divieto di abuso del diritto nell'ordinamento tributario non si traduce nell'imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non previsti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'obbligazione tributaria".
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