Una simile condotta, secondo quanto emerge da una sentenza del Tribunale di Salerno del 20 maggio scorso, non configura quel "grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente"
La moglie che instaura una relazione "virtuale" chattando con altro uomo, benchè violi in tal modo i doveri di fedeltà coniugale, non commette un abuso familiare tale da poter giustificare l'adozione di un ordine di protezione di cui agli articoli 342 bis e 342 ter del codice civile con conseguente allontanamento dalla casa familiare. Una simile condotta, secondo quanto emerge da una sentenza del Tribunale di Salerno del 20 maggio scorso, non configura quel "grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente" indicata dall'art. 342 bis. Il Tribunale, occupandosi del caso di una donna sorpresa dal marito a chattare nelle ore notturne con un'altro, ha chiarito che per potersi configurare un pericolo d'un grave danno all'integrità fisica o morale, tale da giustificare l'allontanamento da casa di uno dei coniugi occorre trovarsi di fronte a "reiterate azioni ravvicinate nel tempo e consapevolmente dirette a ledere i beni tutelati dalla l. n. 154 del 2001". In sostanza, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà e la derivante violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, non integrano i presupposti richiesti dagli art. 342 bis e 342 ter c.c. per l'adozione del provvedimento protettivo.
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