La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (sent. n. 13038/2009) ha stabilito che l'avvocato che produce un reddito alto non deve necessariamente pagare l'Irap. Gli Ermellini hanno infatti precisato che "'in tema di irap, questa Corte ha puntualizzato: che, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/01, l'attività di lavoro autonomo, diversa dall'esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell'irap soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività auto organizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui; che è onere del contribuente, che chieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dell'assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo'. La Corte, nel caso di specie, ha quindi ritenuto che "la sentenza impugnata appare del tutto inadeguatamente motivata, posto che sembra affermare l'assoggettamento del professionista all'imposta contestata solo ed esclusivamente in funzione dell'entità del reddito prodotto, che costituisce elemento, di per sé, non decisivo".
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