La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 23756/2009) ha stabilito che non commette reato chi continua ad abitare nella casa popolare dopo la morte del titolare del contratto. La Corte ha infatti osservato che "la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: la norma di cui all'art. 633 cod. pen., infatti, non è posta a tutela di un diritto ma di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto sia entrato legittimamente in possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato. Non integra il delitto di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. per., la condotta di chi abbia continuato ad abitare in un appartamento dello IACP, dopo la morte della vedova assegnataria dello stesso, che lo aveva ospitato, continuando a versare il canone locativo, non rilevando la insussistenza delle condizioni richieste per l'assegnazione dell'alloggio, circostanza che può valere ai fini amministrativi o civilistici, ma che non rileva sotto il profilo penalistico sia per l'assenza del dolo specifico che per la mancanza dell'elemento materiale rappresentato dalla necessaria arbitraria invasione dell'immobile".
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