Anche se non siete più abbonati, Viale Mazzini vi può tempestare di lettere arrecando un fastidio che però non è risarcibile. Parola di Cassazione. Secondo la Corte il ripetuto invio di lettere e invitano a regolare la posizione in materia di canone Rai costituisce si un disagio che determina ansia e disappunto al cittadino ma non per questo si ha diritto al risarcimento del danno. La Corte (sentenza 12885 del 2009) sulla scorta di tal eprincipio ha accolto il ricorso della Rai contro una decisione precedentemente assunta da un giudice di pace che aveva condannato Viale Mazzini al risarcimento del danno esistenziale nella misura di € 100 determinato, a detta del primo giudice, dall'invio ripetuto di lettere con le quali la Rai comunicava alla signora che il suo nominativo non era nell'elenco abbonati e la invitava a regolarizzare la sua posizione per evitare sanzioni tributarie. Ricorrendo in Cassazione la Rai ha sostenuto che le lettere di richiamo sono un obbligo per invitare gli utenti in possesso di tv a pagare il canone. La suprema Corte accogliendo il ricorso ha evidenziato che tempestare cittadini di lettere non costituisce "un'ingiustizia costituzionalmente qualificata, tantomeno si verte in un'ipotesi di danno patrimoniale, risultando, piuttosto, la ritenuta lesione della serenita' personale insuscettibile di essere monetizzata, siccome inquadrabile in quegli sconvolgimenti di quotidianita' consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie e in ogni altro di insoddisfazione ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria".
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