Il caso preso in esame dalla Suprema Corte è quello di un bancario che aveva subito un licenziamento, per ragioni disciplinari, il 22 luglio del '98. Il lavoratore aveva impugnato il provvedimento con raccomandata spedita il 18 settembre '98, che era pervenuta all'azienda il 25 settembre successivo. Nel costituirsi nel giudizio per l'annullamento del licenziamento, l'istituto aveva eccepito la decadenza del lavoratore dal diritto di contestare il licenziamento
, in quanto l'impugnativa era pervenuta oltre il lasso di tempo di 60 giorni previstodalla legge n. 604 del '66. Sia il tribunale che la Corte d'appello avevano ritenuto fondata l'eccezione, osservando che ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza, deve farsi riferimento alla data di ricevimento. Il lavoratore proponeva allora ricorso per cassazione, per avere la sentenza escluso l'applicabilità agli atti unilaterali di natura non processuale della regola stabilita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002. Il testo integrale è disponibile qui
Avv. Giuseppe Leotta - lavoroediritto.it

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