Il rischio elettivo, quale limite all'indennizzabilità degli infortuni sul lavoro, è ravvisabile, per richiamare una definizione sintetica ricorrente, solo in presenza di un comportamento abnorme, volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare i rischi diversi da quelli inerenti la normale attività lavorativa, pur latamente intesa, a tale da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento secondo l'apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. La sentenza richiama un precedente orientamento della stessa Corte (cfr. Cass., sez. lav., 27 gennaio 2006, n. 1712) in base al quale "Va in generale ribadito che, perchè un infortunio occorso a un lavoratore possa ritenersi verificato in occasione di lavoro e, in quanto tale, tutelato dalle specifiche norme di protezione antinfortunistiche, occorre che sussista uno specifico collegamento tra l'evento lesivo e l'attività lavorativa. Ed in particolare - ha precisato Cass., sez. lav., 4 aprile 2005, n. 6929 - ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato deve aversi riguardo a criteri che individuino la legittimità, o meno, dell'uso del mezzo in questione secondo gli "standards" comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni". Il testo integrale della sentenza è disponibile qui
Avv. Giuseppe Leotta - lavoroediritto.it
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