Ai fini dell'inennizzabilità dell'infortunio "in itinere", anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, si deve avere riguardo a criteri che individuino la legittimità o meno dell'uso del mezzo in questione secondo gli "standards" comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall'ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l'attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni. "Perchè un infortunio occorso a un lavoratore possa ritenersi verificato in occasione di lavoro - si legge nella sentenza n.12326 del 27/05/2009 che richiama una precedente decisione della sezione lavoro n.1712/2006 - e, in quanto tale, tutelato dalle specifiche norme di protezione antinfortunistiche, occorre che sussista uno specifico collegamento tra l'evento lesivo e l'attività lavorativa. Ed in particolare [...] ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato deve aversi riguardo a criteri che individuino la legittimità, o meno, dell'uso del mezzo in questione".
Il testo integrale della sentenza è disponibile qui
Avv. Giuseppe Leotta - lavoroediritto.it

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: