La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 25933/2009) ha stabilito che in caso di commissioni di gravi infrazioni stradali, l'automobilista non può godere dei benefici legati al reato continuato e a ciascuna infrazione "corrisponde un autonomo periodo di sospensione della patente". Gli Ermellini hanno infatti chiarito che "correttamente il Giudice a quo, ha escluso l'applicabilità dell'art. 81 c.p., applicando distinte sanzioni per ogni violazione, in quanto l'art. 8 L. n. 689 del 1981, richiamato dal ricorrente testualmente prevede la possibilità di irrogare un'unica sanzione per più violazioni solo se consumate con un'unica condotta (cosiddetto concorso formale) ma non consente affatto l'applicazione dell'istituto della continuazione così come disciplinato dall'art. 81 c.p.".
"In altri termini - prosegue la Corte -, l'art. 8 l. 24 novembre 1981 n. 589, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo o eterogeneo) tra le violazioni contestate - per le sole ipotesi di violazioni plurime, commesse con un'unica azione od omissione - non è legittimamente invocabile con riferimento alla (diversa) ipotesi di concorso materiale - di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni - senza che possa, ancora, ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall'art. 81 cpv. c.p. in tema di continuazione tra reati, sia perché il citato art. 8 della legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra reato e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi".
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che "è palese come le violazioni contestate corrispondono a distinte condotte (inottemperanza al dovere di fermarsi, mancata assistenza alla persona ferita e guida in stato di ebbrezza), onde ad ognuna di esse deve necessariamente corrispondere un autonomo periodo di sospensione della patente di guida che il Giudice del merito ha ritenuto di contenere nel minimo edittale o in misura ad esso prossima".
"In altri termini - prosegue la Corte -, l'art. 8 l. 24 novembre 1981 n. 589, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo o eterogeneo) tra le violazioni contestate - per le sole ipotesi di violazioni plurime, commesse con un'unica azione od omissione - non è legittimamente invocabile con riferimento alla (diversa) ipotesi di concorso materiale - di concorso, cioè, tra violazioni commesse con più azioni od omissioni - senza che possa, ancora, ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall'art. 81 cpv. c.p. in tema di continuazione tra reati, sia perché il citato art. 8 della legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra reato e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi".
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che "è palese come le violazioni contestate corrispondono a distinte condotte (inottemperanza al dovere di fermarsi, mancata assistenza alla persona ferita e guida in stato di ebbrezza), onde ad ognuna di esse deve necessariamente corrispondere un autonomo periodo di sospensione della patente di guida che il Giudice del merito ha ritenuto di contenere nel minimo edittale o in misura ad esso prossima".
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