La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 14693/2009) ha stabilito che deve versare l'Irap anche l'avvocato che ha un solo dipendente part-time e ciò nonostante il modesto impiego di beni strumentali, di esiguo valore. La Corte ha infatti evidenziato che "la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (…) afferma che il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le qualità che secondo l'id quod plerumque accidit costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui".
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