La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 15050/2009) ha stabilito che risponde degli infortuni subiti dai lavoratori addetti alle macchine pericolose, il consulente che non ha avvertito del problema e ciò anche in mancanza di una relazione dei rischi a cui l'impresa committente era obbligata. Nel caso di specie, la Corte ha evidenziato che "la critica che svolge la ricorrente in ordine alla definizione dell'oggetto dell'accordo, se cioè l'incarico fosse limitato ad una ‘analisi preliminare' sullo stato dei macchinari esistenti in azienda sotto il profilo della sicurezza degli ambienti di lavoro, ovvero dovesse comprendere anche la consulenza per la redazione del ‘documento sulla sicurezza' che fa carico all'azienda a termini della denunciata normativa del 1994, non ha rilevanza, posto che l'indagine svolta dalla società (…) era estesa, come evidenzia la sentenza impugnata con statuizione non sottoposta a censura, a tutti i macchinari, compresa la cesoia cui era addetto l'infortunato, senza che per tale attrezzatura la (…) avesse mosso alcun appunto circa l'esigenza di una protezione laterale, mentre aveva fatto cenno di approntare opere di adeguamento per la sicurezza di altri impianti, come del resto la stessa ricorrente ammette nel presente ricorso".
Infine la Corte ha precisato che "nessuna incidenza può avere ai fini della responsabilità della società ricorrente per l'inadempimento dell'obbligazione a suo carico, consistente nella segnalazione alla committente dei macchinari esistenti in azienda, non conformi alla normativa di sicurezza, la circostanza che non era stata redatta la redazione di sicurezza con la valutazione dei rischi e che questo compito facesse carico all'azienda datrice di lavoro, dovendo anzi rilevarsi che detti ulteriori adempimenti previsti dal denunciato d.lgs. n. 625 del 1994 presuppongono l'analisi della sicurezza dei macchinari e dell'ambiente di lavoro".
Infine la Corte ha precisato che "nessuna incidenza può avere ai fini della responsabilità della società ricorrente per l'inadempimento dell'obbligazione a suo carico, consistente nella segnalazione alla committente dei macchinari esistenti in azienda, non conformi alla normativa di sicurezza, la circostanza che non era stata redatta la redazione di sicurezza con la valutazione dei rischi e che questo compito facesse carico all'azienda datrice di lavoro, dovendo anzi rilevarsi che detti ulteriori adempimenti previsti dal denunciato d.lgs. n. 625 del 1994 presuppongono l'analisi della sicurezza dei macchinari e dell'ambiente di lavoro".
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