La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 15143/2009) ha stabilito che è valida la cartella di pagamento che non contiene l'indicazione del termine entro il quale il contribuente può opporsi. Gli Ermellini hanno infatti osservato che "la Corte, invero, ha ripetutamente affermato il principio di diritto seguito dal giudice del merito, avendo ritenuto che ‘in tema di opposizione a sanzione amministrativa, la mancata o l'erronea indicazione nell'atto da impugnare del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto il ricorso, non può considerarsi né una mera irregolarità priva di ogni effetto, né un'omissione che automaticamente rende il provvedimento impugnabile in ogni tempo, ma può, se del caso, e cioè in concorso con le altre circostanze della fattispecie concreta, comportare la scusabilità dell'errore eventualmente commesso dall'interessato, il quale, tuttavia, ha l'onere di dimostrare, e il giudice il dovere di rilevare, la decisività dell'errore".
Ma ancora.
La Corte ha ribadito che "la mancata indizione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall'art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241, non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente (…)" e, prosegue la Corte, "tale principio può ritenersi ancora applicabile pur in esito all'entrata in vigore dell'art. 5 della l. n. 21/2000, dal momento che, in ogni caso, la norma non prevede espressamente la nullità dell'atto tributario per il solo fatto che le richieste indicazioni non siano presenti".
Ma ancora.
La Corte ha ribadito che "la mancata indizione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall'art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241, non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente (…)" e, prosegue la Corte, "tale principio può ritenersi ancora applicabile pur in esito all'entrata in vigore dell'art. 5 della l. n. 21/2000, dal momento che, in ogni caso, la norma non prevede espressamente la nullità dell'atto tributario per il solo fatto che le richieste indicazioni non siano presenti".
Altri articoli che potrebbero interessarti: