La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 15172/2009) ha stabilito che “l’acquisizione dei conti correnti della società e di terzi ad essa collegati (nella specie, l’amministrazione della medesima) doveva ritenersi legittima anche in presenza di contabilità regolarmente tenuta e i dati emergenti dai suddetti conti correnti costituivano legittimamente il fondamento di una presunzione legale”.
Gli Ermellini hanno infatti precisato che “la normativa in tema di accertamento consente all’amministrazione finanziaria di rettificare su basi presuntive la dichiarazione del contribuente utilizzando dati relativi ai movimenti su conti bancari con una presunzione legale di carattere relativo, essendo ammessa la prova liberatoria da parte del contribuente, a cui resta garantito il diritto di difesa, potendo egli far valere le sue ragioni in sede contenziosa a norma del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. art. 32, depositando documenti e memorie fino alla data di trattazione del ricorso in primo grado (…). E’ inoltre da aggiungere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l’utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l’invito rivolto a quest’ultimo a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari, costituisce, infatti, una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, con la conseguenza che dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti, né scade a presunzione semplice la presunzione legale posta, che consente di riferire i movimenti bancari all’attività svolta dal contribuente, gravando su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria”.
Gli Ermellini hanno infatti precisato che “la normativa in tema di accertamento consente all’amministrazione finanziaria di rettificare su basi presuntive la dichiarazione del contribuente utilizzando dati relativi ai movimenti su conti bancari con una presunzione legale di carattere relativo, essendo ammessa la prova liberatoria da parte del contribuente, a cui resta garantito il diritto di difesa, potendo egli far valere le sue ragioni in sede contenziosa a norma del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. art. 32, depositando documenti e memorie fino alla data di trattazione del ricorso in primo grado (…). E’ inoltre da aggiungere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la legittimità della ricostruzione della base imponibile mediante l’utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente, anticipato alla fase amministrativa, in quanto l’invito rivolto a quest’ultimo a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari, costituisce, infatti, una mera facoltà, da esercitarsi in piena discrezionalità, e non un obbligo, con la conseguenza che dal mancato esercizio di tale facoltà non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti, né scade a presunzione semplice la presunzione legale posta, che consente di riferire i movimenti bancari all’attività svolta dal contribuente, gravando su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria”.
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: