La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 14842/2009) ha stabilito che le Aziende non sono sempre tenute a risarcire i dipendenti addetti a videoterminale per i problemi di vista e ciò se riescono a dimostrare che il tipo di attività non provoca tali problemi di salute. Nel caso di specie, la Corte, chiamata a decidere su un ricorso di una società condannata a risarcire (danno biologico e morale) un dipendente addetto al videoterminale a seguito dei gravi problemi di vista, ha osservato che "pure incongruente è il convincimento della Corte territoriale in ordine all'idoneità fisica del lavoratore alle mansioni assegnategli di collaudatore, che, negata in base alla certificazione medica iniziale del 1986, è stata poi ritenuta sussistente nel periodo successivo sino al 1998, per poi essere di nuovo esclusa a seguito dell'ulteriore certificazione medica del 1999, pur trattandosi delle medesima affezione agli occhi: in modo semplicistico il giudice del gravame ha ritenuto l'attendibilità delle certificazioni mediche sull'esistenza della riscontrata ‘astenopia accomodativa' nel periodo intermedio, soltanto perché non ne era stata dimostrata l'erroneità, mentre, proprio per il netto contrasto in giudizio esistente fra le diverse certificazioni mediche succedutesi nell'arco del periodo (tredici anni) durante il quale il lavoratore era stato impegnato nelle mansioni di collaudatore, sarebbe stato necessario quanto meno un approfondimento d'indagine".
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