La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 25526/2009) ha stabilito che non commette reato chi uccide un animale per difendere un proprio diritto patrimoniale nonché la incolumità delle persone con lui conviventi. Gli Ermellini hanno avuto modo di affermare che "nel concetto di ‘necessità', escludente la configurabilità del reato, è compreso non solo lo stato di necessità, quale assunto dall'art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca alla uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile".
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che "in applicazione di tale principio il giudice di legittimità ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza di reato nella ipotesi di uccisione di un cane, pastore tedesco, che introdottosi in un pollaio, aveva mangiato gli animali ivi rinchiusi e quindi aggredito il loro proprietario, accorso per allontanarlo". costretto a sparare sull'animale, per difendere un proprio diritto patrimoniale, nonché la incolumità delle persone con lui conviventi.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che "in applicazione di tale principio il giudice di legittimità ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza di reato nella ipotesi di uccisione di un cane, pastore tedesco, che introdottosi in un pollaio, aveva mangiato gli animali ivi rinchiusi e quindi aggredito il loro proprietario, accorso per allontanarlo". costretto a sparare sull'animale, per difendere un proprio diritto patrimoniale, nonché la incolumità delle persone con lui conviventi.
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