Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 14812/2009) ha stabilito che devono essere decise dal giudice amministrativo le cause instaurate dagli avvocati per ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inerzia del Consiglio dell'ordine che non ha preso provvedimenti disciplinari nei confronti di un collega. I Giudici del Palazzaccio hanno quindi pronunciato il seguente principio di diritto "la controversia instaurata dall'avvocato nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (ente pubblico non economico), tendente a conseguire il risarcimento del danno che l'attore assume essere conseguenza del mancato esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di suoi colleghi, nonché dell'avvenuto rilascio del parere di congruità sulle parcelle professionali in favore di quei colleghi stessi, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi, nel primo caso, della contestazione del mancato esercizio di una funzione pubblica, nel secondo caso dell'impugnazione di un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, ma implica la valutazione di congruità del quantum".
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