Se i comuni intendono disporre la circolazione a targhe alterne sono obbligati a fare una preventiva campagna mediatica per rendere conoscibile i divieti imposti anche agli automobilisti che vengono da fuori città. In sostanza è necessaria una adeguata campagna mediatica che sia conoscibile anche fuori dalla cinta cittadina. I comuni inoltre devono collocare "cartelli indicanti il divieto su tutte le vie d'accesso" per avvisare gli automobilisti del limite di circolazione. In mancanza di tuto questo eventuali multe vanno annullate. La decisione è stata presa dalla seconda Sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza 15769/2009) che ha annullato una contravvenzione fatta a una signora che in viaggio a Roma aveva circolato senza rispettare le limitazioni imposte dalle targhe alterne. In prima battuta il Giudice di Pace convalidava la contravvenzione sostenendo che "le ordinanze sindacali di divieto di circolazione per le auto per prevenzione dell'inquinamento atmosferico sono propagate a mezzo mass media e portate a conoscenza degli automobilisti anche attraverso cartelli". Secondo il Giudice di pace la donna che proveniva da altra città avrebbe dovuto informarsi. Con successo l'automobilista ha fatto ricorso in Cassazione evidenziando di non essere assolutamente a conoscenza delle disposizioni che precludevano la circolazione a Roma. I Giudici della Corte le hanno dato ragione bacchettando il giudice di pace ed annullando la multa. Le targhe alterne, spiega la Corte, sono "disposizioni da considerarsi eccezionali rispetto alla normativa generale del Cds la cui conoscenza e' obbligatoria per tutti gli utenti di tutte le strade, si deve ritenere che incomba sull'ente proprietario delle specifiche strade sulle quali e' imposto l'eccezionale divieto l'onere di dimostrare la responsabilita' del preteso contravventore per essere state adottate tutte le possibili e per questo esaustive misure di informazione di modo che qualunque utente di queste strade, qualsiasi ne sia la provenienza, non possa fondatamente allegare di non conoscere la disposizione". Secondo Piazza Cavour il Giudice di Pace "ha risposto con motivazione del tutto generica e inconferente" dato che "non ha allegato che il comune di Roma avesse provato la diffusione della notizia anche con media generalmente conoscibili fuori dalla citta' e l'apposizione di cartelli indicanti il divieto su tutte le vie d'accesso" alla città.
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