La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 28251/2009) ha stabilito non integra reato il fatto di nascondere nell'auto del compagno un cellulare con risposta automatica. Secondo la Corte, infatti, in questo caso, "le norme di discussione - 615 bis c.p. e 617 bis c.p. - tutelano la riservatezza, o meglio la libertà morale delle persone, individuabile in rapporto all'ambiente e agli strumenti di comunicazione. La disposizione dell'articolo 615 bis c.p. tutela la riservatezza di notizie ed immagini e fa riferimento ai soli luoghi indicati nell'articolo 614 c.p., e cioè l'abitazione e la privata dimora. Orbene l'autovettura che si trovi sulla pubblica via non è ritenuta, dalla giurisprudenza della Suprema Corte formatasi essenzialmente in materia di intercettazione tra presenti, luogo di privata dimora (…)". "Nemmeno gli articoli 617 bis e 623 bis c.p. risultano violati nel caso di specie - prosegue la Corte- Tali disposizioni concernono, infatti, gli strumenti di comunicazione nel senso che l'articolo 617 bis ha ad oggetto le attività volte ad intercettare o impedire comunicazioni e conversazioni che avvengono con il mezzo del telefono o del telegrafo o, a seguito dell'ampliamento della fattispecie derivante dalla applicazione della norma di chiusura contenuta nell'articolo 623 bis c.p., con altre forme di trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati e non possono con certezza riguardare anche le intercettazioni o gli impedimenti di conversazione tra presenti (…)".
Secondo gli Ermellini quindi, tali reati "sono ravvisabili quando un terzo si inserisca, con l'uso di apposite apparecchiature, in un canale di trasmissione di dati, cosa che non è avvenuta nel caso di specie".
Secondo gli Ermellini quindi, tali reati "sono ravvisabili quando un terzo si inserisca, con l'uso di apposite apparecchiature, in un canale di trasmissione di dati, cosa che non è avvenuta nel caso di specie".
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