La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 15769/2009) ha stabilito che non possono essere comminate sanzioni agli automobilisti fuori sede che non rispettano il divieto delle targhe alterne se non vi sono esposti gli appositi cartelli e con una informazione adeguata. Nel caso di specie, infatti, i Giudici hanno rilevato che "è incontestato, inoltre, che la ricorrente fosse residente in (…) e, quindi, presumibilmente ignara delle disposizioni preclusive della circolazione nella città di (…) in determinati giorni ed in determinate zone; disposizioni da considerarsi eccezionali, rispetto alla normativa generale del CdS la cui conoscenza è obbligatoria per tutti gli utenti di tutte le strade, di tal che devesi ritenere che incomba sull'Ente proprietario delle specifiche strade sulle quali è imposto tale eccezionale divieto l'onere di dimostrare, tenuto conto dei disposti degli artt. 3 e 23/12 della legge 689/81, la responsabilità del preteso contravventore per essere state adottate tutte le possibili e per questo esaustive misure d'informazione di modo che qualunque utente di tali strade, qualsiasi ne sia la provenienza, non possa fondatamente allegare di non conoscere la disposizione".
La Corte ha poi evidenziato che "la notificazione del verbale, per le cui forme l'art. 201/3 CdS rinvia al codice di procedura civile o, in alternativa, a quella a mezzo posta - al pari dell'art. 18, comma terzo, della legge 24.11.1981 n. 689 per l'ordinanza -ingiunzione - non è requisito di perfezione dell'atto, ma ha la sola funzione di far decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 201/5 a carico dell'Amministrazione o quello di proposizione dell'opposizione giudiziale di cui all'art. 204 bis/1 a carico del contravventore; la mancanza della notifica, o la sua eventuale invalidità, non inficiano la validità e l'efficacia dell'atto che essa è destinata a portare a conoscenza del contravventore, ma semplicemente fanno decorrere quello di decadenza dal diritto a pretendere il pagamento della sanzione e impediscono il decorso del termine di decadenza per l'opposizione. Ne consegue che, qualora il contravventore, venuto in qualsiasi modo a conoscenza del verbale, anche attraverso una consegna informale dell'atto, questo impugni con l'opposizione innanzi al G.d.P., non è ravvisabile un interesse a censurare la mancanza o l'invalidità della notificazione, salvo si faccia valere la detta decadenza, dacché la proposta opposizione dimostra il raggiungimento dello scopo dell'atto ed, ex art. 156 c.p.c., la nullità non può essere pronunziata".
La Corte ha poi evidenziato che "la notificazione del verbale, per le cui forme l'art. 201/3 CdS rinvia al codice di procedura civile o, in alternativa, a quella a mezzo posta - al pari dell'art. 18, comma terzo, della legge 24.11.1981 n. 689 per l'ordinanza -ingiunzione - non è requisito di perfezione dell'atto, ma ha la sola funzione di far decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 201/5 a carico dell'Amministrazione o quello di proposizione dell'opposizione giudiziale di cui all'art. 204 bis/1 a carico del contravventore; la mancanza della notifica, o la sua eventuale invalidità, non inficiano la validità e l'efficacia dell'atto che essa è destinata a portare a conoscenza del contravventore, ma semplicemente fanno decorrere quello di decadenza dal diritto a pretendere il pagamento della sanzione e impediscono il decorso del termine di decadenza per l'opposizione. Ne consegue che, qualora il contravventore, venuto in qualsiasi modo a conoscenza del verbale, anche attraverso una consegna informale dell'atto, questo impugni con l'opposizione innanzi al G.d.P., non è ravvisabile un interesse a censurare la mancanza o l'invalidità della notificazione, salvo si faccia valere la detta decadenza, dacché la proposta opposizione dimostra il raggiungimento dello scopo dell'atto ed, ex art. 156 c.p.c., la nullità non può essere pronunziata".
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