La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 16220/2009) ha stabilito che l'Irap è dovuta da tutti quei professionisti che, nell'esercizio della loro attività, si avvalgano della prestazione lavorativa anche di una sola segretaria. Nel caso di specie, gli Ermellini hanno infatti evidenziato che "il ricorso è manifestamente fondato, poiché la ratio decidendi della sentenza impugnata - secondo la quale i ‘servizi di segretaria resi dalla dipendente escludono la sussistenza di significativi elementi di organizzazione, atteso che il conseguimento dei ricavi nella fattispecie è strettamente e necessariamente collegato all'attività svolta dal professionista' - non è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui, a norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della ‘autonoma organizzazione', il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette".
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