La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 28553/2009) ha stabilito che il dirigente che mobbizza i suoi sottoposti va incontro alla sospensione dall'incarico. Nel caso di specie la Corte, nel confermare la sentenza di condanna di primo grado inflitta a un dirigente della PA ‘reo' di aver mobbizzato i suoi dipendenti, ha rilevato che "il Tribunale ha affrontato sia il tema della legittimità o non dei procedimenti disciplinari riconducibili all'indagato, di cui ha rimarcato l'inconferenza valutativa con il confronto della giurisprudenza di questa Corte regolatrice (…), sia la lineare riconducibilità sostanziale e non solo formale (in virtù della sua carica aziendale) (…) dei contegni prevaricatori attuati nei confronti di numerosi dipendenti (…)".
"Il Tribunale ha offerto - prosegue la Corte -, infatti, una indiretta risposta ai rilievi formali del consulente sulla formazione dei collegi di valutazione della significatività medico - diagnostica degli episodi di mobbing, per il semplice motivo che la solidità del quadro indiziario è stata apprezzata in particolar modo in base alle dichiarazioni dei singoli lavoratori (…) raggiunti da comportamenti di mobbing (richiami, censure, procedimenti disciplinari, mansioni ridotte, ecc.)".
"Il Tribunale ha offerto - prosegue la Corte -, infatti, una indiretta risposta ai rilievi formali del consulente sulla formazione dei collegi di valutazione della significatività medico - diagnostica degli episodi di mobbing, per il semplice motivo che la solidità del quadro indiziario è stata apprezzata in particolar modo in base alle dichiarazioni dei singoli lavoratori (…) raggiunti da comportamenti di mobbing (richiami, censure, procedimenti disciplinari, mansioni ridotte, ecc.)".
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