La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 15528/2009) ha stabilito che normali interventi di manutenzione degli uffici dell'amministrazione finanziaria, come la derattizzazione, non giustificano la proroga unilaterale sui termini previsti per l'accertamento e la riscossione in quanto sicuramente prevedibili. La Corte ha infatti precisato che "l'art. 1 del decreto - legge 21 giugno 1961, n. 498 (Norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 - nel testo sostituito dalla'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 (Modifiche alle norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari) e rimasto in vigore dal 5 novembre 1985 al 19 marzo 2001 - stabilisce che: ‘qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all'art. 3' del medesimo decreto-legge".
"Questa formulazione - prosegue la Corte - dell'art. 1 del decreto-legge n. 498 del 1961 è stata successivamente modificata, a decorrere dal 20 marzo 2001, dall'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'articolo 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente), apportando un'ulteriore chiarificazione, e cioè che gli ‘eventi di carattere eccezionale' di cui al menzionato art. 1 del decreto-legge n. 498 del 1961, al fine di consentire l'emanazione del decreto di proroga dei termini, debbono essere ‘non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria".
"Questa formulazione - prosegue la Corte - dell'art. 1 del decreto-legge n. 498 del 1961 è stata successivamente modificata, a decorrere dal 20 marzo 2001, dall'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'articolo 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente), apportando un'ulteriore chiarificazione, e cioè che gli ‘eventi di carattere eccezionale' di cui al menzionato art. 1 del decreto-legge n. 498 del 1961, al fine di consentire l'emanazione del decreto di proroga dei termini, debbono essere ‘non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria".
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