Non ha diritto all'interrogatorio di garanzia, l'imputato che viene sottoposto a custodia cautelare per la prima volta dopo la sentenza di condanna. Lo hanno stabilito le Sezioni unite penali della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18190/2009, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sorto in materia, hanno enunciato il seguente principio di diritto "non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia di cui all'articolo 294, comma I, c.p.p. dell'imputato nel caso in cui la custodia cautelare venga disposta per la prima volta dopo la sentenza di condanna".
Nell'impianto motivazionale della sentenza si legge che "quanto, infine, al presunto contrasto, prospettato dal giudice rimettente, della tesi della non necessità dell'interrogatorio di garanzia, quando la misura venga emessa o eseguita dopo la sentenza di condanna di primo grado, con la disposizione dell'articolo 5 del paragrafo III della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che riconosce, come già ricordato, il diritto di ogni persona arrestata o detenuta ad essere condotta, al più presto, davanti al giudice, va detto che, a prescindere dal problema della diretta applicabilità, all'interno dell'ordinamento nazionale, delle norme della Convenzione (…), secondo la interpretazione che di tale norma fornisce la Corte europea dei diritti dell'uomo (…), tale contrasto non appare ravvisabile. Infatti il diritto di cui al citato articolo 5 va collegato alle condizioni indicate dal paragrafo 1 C) del testo normativo, tra le quali vi è il fondato motivo di supporre che l'arrestato abbia commesso un reato o si ha motivo di credere che è necessario impedire che commetta un reato. La Corte ha chiarito che non può essere semplicemente sospettata di avere commesso un reato una persona già giudicata colpevole perché condannata in primo grado e rimasta priva della libertà durante una procedura di ricorso, che abbia impedito il passaggio in giudicato della sentenza e la sua esecuzione, da lei stessa intentata. Siffatto, del tutto logico orientamento si spiega, secondo autorevole dottrina, con al necessità di rispettare la peculiare fisionomia data nei diversi ordinamenti statuali al principio della presunzione di innocenza".
Nell'impianto motivazionale della sentenza si legge che "quanto, infine, al presunto contrasto, prospettato dal giudice rimettente, della tesi della non necessità dell'interrogatorio di garanzia, quando la misura venga emessa o eseguita dopo la sentenza di condanna di primo grado, con la disposizione dell'articolo 5 del paragrafo III della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che riconosce, come già ricordato, il diritto di ogni persona arrestata o detenuta ad essere condotta, al più presto, davanti al giudice, va detto che, a prescindere dal problema della diretta applicabilità, all'interno dell'ordinamento nazionale, delle norme della Convenzione (…), secondo la interpretazione che di tale norma fornisce la Corte europea dei diritti dell'uomo (…), tale contrasto non appare ravvisabile. Infatti il diritto di cui al citato articolo 5 va collegato alle condizioni indicate dal paragrafo 1 C) del testo normativo, tra le quali vi è il fondato motivo di supporre che l'arrestato abbia commesso un reato o si ha motivo di credere che è necessario impedire che commetta un reato. La Corte ha chiarito che non può essere semplicemente sospettata di avere commesso un reato una persona già giudicata colpevole perché condannata in primo grado e rimasta priva della libertà durante una procedura di ricorso, che abbia impedito il passaggio in giudicato della sentenza e la sua esecuzione, da lei stessa intentata. Siffatto, del tutto logico orientamento si spiega, secondo autorevole dottrina, con al necessità di rispettare la peculiare fisionomia data nei diversi ordinamenti statuali al principio della presunzione di innocenza".
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