La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 15558/2009) ha stabilito che è valido l'accertamento ICI su un'area divenuta edificabile con un piano regolatore generale anche se il Comune non ha mai avvisato il contribuente, prima dell'avviso fiscale, dell'approvazione dello strumento urbanistico. Secondo la Corte, infatti, "la disposizione dell'art. 31 comma 20 della legge n. 2892002, che impone ai comuni di dare comunicazione ai proprietari dell'attribuzione ad un terreno della natura di area fabbricabile, non è specificamente sanzionata, e la sua inosservanza non ha in alcun modo pregiudicato la difesa del contribuente in questa controversia. La spettanza delle agevolazioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. 504/1992 non risulta abbia costituito motivo di ricorso e di appello avverso la sentenza di primo grado. Il ricorso, per il principio di autosufficienza, avrebbe quanto meno dovuto riportare i passi delle difese spiegate nei gradi di merito coi quali le agevolazioni erano state invocate".
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