Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 16629/2009) hanno stabilito che l'avvocato responsabile dell'ufficio legale di una società per azioni con capitale misto (pubblico-privato) non può essere iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo. Secondo gli Ermellini, infatti, per l'iscrizione all'albo speciale di cui all'art. 3 r.d.l. 1578/1933 "è necessario il concorso di due presupposti: a) deve esistere, nell'ambito dell'ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un'unità organica autonoma; b) colui che chiede l'iscrizione - dipendente dell'ente ed in possesso del titolo di avvocato - faccia parte dell'ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell'ente".
"In mancanza del requisito in esame - prosegue la Corte - le Sezioni Unite hanno ripetutamente enunciato il principio che il dipendente dell'ente non può qualificarsi un ‘avvocato dell'ufficio legale', come è richiesto da trascritto ultimo comma dell'art. 3,perché la sua destinazione a tale ufficio è sostanzialmente precaria; e non concretizza un vero e proprio ‘inquadramento' del dipendente -avvocato nell'ufficio legale (…). Anzi, la destinazione priva in modo assoluto di stabilità incide sullo stesso carattere dell'attività professionale svolta dal dipendente nell'ufficio legale, nel senso che l'attività di avvocato non può dirsi ‘né autonoma, né indipendente, né libera, e - va aggiunto - non assume quel carattere di specificità che è data solo dalla continuità delle funzioni esercitate".
La Corte ha infine precisato che "il Collegio deve rilevare che l'art. 3 r.d.l. 1578 del 1933, dopo avere previsto (nel comma 2) l'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'impiego di amministrazioni o istituzioni pubbliche soggette a tutela o vigilanza dello Stato, delle province e dei comuni, nel successivo 4° comma apporta una eccezione a tale regola, eccettuando da tale incompatibilità ‘gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la propria opera'. Ai quali consente l'iscrizione ‘nell'elenco speciale annesso all'albo'".
"In mancanza del requisito in esame - prosegue la Corte - le Sezioni Unite hanno ripetutamente enunciato il principio che il dipendente dell'ente non può qualificarsi un ‘avvocato dell'ufficio legale', come è richiesto da trascritto ultimo comma dell'art. 3,perché la sua destinazione a tale ufficio è sostanzialmente precaria; e non concretizza un vero e proprio ‘inquadramento' del dipendente -avvocato nell'ufficio legale (…). Anzi, la destinazione priva in modo assoluto di stabilità incide sullo stesso carattere dell'attività professionale svolta dal dipendente nell'ufficio legale, nel senso che l'attività di avvocato non può dirsi ‘né autonoma, né indipendente, né libera, e - va aggiunto - non assume quel carattere di specificità che è data solo dalla continuità delle funzioni esercitate".
La Corte ha infine precisato che "il Collegio deve rilevare che l'art. 3 r.d.l. 1578 del 1933, dopo avere previsto (nel comma 2) l'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'impiego di amministrazioni o istituzioni pubbliche soggette a tutela o vigilanza dello Stato, delle province e dei comuni, nel successivo 4° comma apporta una eccezione a tale regola, eccettuando da tale incompatibilità ‘gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la propria opera'. Ai quali consente l'iscrizione ‘nell'elenco speciale annesso all'albo'".
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