La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 16874/2009) ha stabilito che gli accertamenti fiscali basati sulle verifiche dei conti bancari, prive di autorizzazione da parte del comandante della Guardia di finanza, sono comunque utilizzabili contro il contribuente, purché non abbiano provocato un grave e concreto pregiudizio. Gli Ermellini hanno infatti chiarito che "un avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall'Ufficio (o dalla Guardia di Finanza) è illegittimo sol quando (a) dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell'autorizzazione prevista dall'art. 51, n. 7, DPR n. 633/72 e b) tale mancanza abbia prodotto un ‘concreto pregiudizio per il contribuente".
Infatti la Corte ha sottolineato che "il principio (costituente corollario) già affermato da questa sezione (sentenza 15 giugno 2007 n. 14023), per il quale la norma detta ‘subordina la legittimità delle indagini bancarie e delle relative risultanze all'esistenza dell'autorizzazione e non anche alla relativa esibizione all'interessato', nonché ‘la precisazione (contenuta nella stessa decisione) per la quale ‘eventuali illegittimità nell'ambito del procedimento amministrativo di accertamento diventano censurabili davanti al giudice tributario soltanto quando, traducendosi in un concreto pregiudizio per il contribuente', che nel caso non è stato dedotto, ‘vengano ad inficiare il risultato finale del procedimento e, quindi, l'accertamento medesimo'.
Infatti la Corte ha sottolineato che "il principio (costituente corollario) già affermato da questa sezione (sentenza 15 giugno 2007 n. 14023), per il quale la norma detta ‘subordina la legittimità delle indagini bancarie e delle relative risultanze all'esistenza dell'autorizzazione e non anche alla relativa esibizione all'interessato', nonché ‘la precisazione (contenuta nella stessa decisione) per la quale ‘eventuali illegittimità nell'ambito del procedimento amministrativo di accertamento diventano censurabili davanti al giudice tributario soltanto quando, traducendosi in un concreto pregiudizio per il contribuente', che nel caso non è stato dedotto, ‘vengano ad inficiare il risultato finale del procedimento e, quindi, l'accertamento medesimo'.
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