La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 13936/2009) ha stabilito che l'allontanamento dei minori dalla residenza abituale per un soggiorno, limitato nel tempo, in un altro Stato, se c'è accordo di entrambi i genitori, non può essere considerato sottrazione internazionale di minori.
La Corte ha infatti affermato che "la nozione di ‘residenza abituale' di cui all'art. 3, Convenzione dell'Aja 25/10/1980, ratificata e resa esecutiva dalla l. n. 64 del 1994, va individuata nel luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, e di relazione".
Gli Ermellini hanno dunque affermato che "nel caso di allontanamento dalla residenza abituale di minori per un soggiorno in altro Stato, limitato nel tempo, sull'accordo di entrambi i genitori, non si ravvisa sottrazione internazionale dei minori, sulla base dell'art. 3 della Convenzione dell'Aja 25/10/80, quando uno dei genitori, pur in contrasto con l'altro, riconduca i minori al luogo di residenza abituale".
La Corte ha infatti affermato che "la nozione di ‘residenza abituale' di cui all'art. 3, Convenzione dell'Aja 25/10/1980, ratificata e resa esecutiva dalla l. n. 64 del 1994, va individuata nel luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, e di relazione".
Gli Ermellini hanno dunque affermato che "nel caso di allontanamento dalla residenza abituale di minori per un soggiorno in altro Stato, limitato nel tempo, sull'accordo di entrambi i genitori, non si ravvisa sottrazione internazionale dei minori, sulla base dell'art. 3 della Convenzione dell'Aja 25/10/80, quando uno dei genitori, pur in contrasto con l'altro, riconduca i minori al luogo di residenza abituale".
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: