La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 17200/2009) ha stabilito che l’accertamento sintetico da parte dell’Ufficio delle Entrate, non è giustificato per il solo fatto che il contribuente possieda un’auto di grossa cilindrata. Nel caso di specie gli Ermellini hanno evidenziato che “quanto alla dedotta violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, oltre a quanto già espresso in relazione alla gen;ericità e mancanza di autosufficienza del motivo di doglianza, si rileva, dall’esame degli atti, premesso a questa Corte trattandosi denuncia di vizio in procedendo, che dallo scarno contenuto del ricorso introduttivo è palese che il contribuente aveva giustificato l’acquisto dell’auto come frutto di risparmi e di contributi di familiari, invocando, inoltre, anche l’applicabilità del ‘combinato dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973’”.
La Corte ha infatti precisato che “solo per completezza di esposizione questo Collegio rileva che, per espresso disposto del quarto comma dell’art. 38 citato, l’Ufficio può procedere a determinare sinteticamente il reddito complessivo netto di un contribuente in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreti ministeriali, ‘quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta’”.
La Corte ha infatti precisato che “solo per completezza di esposizione questo Collegio rileva che, per espresso disposto del quarto comma dell’art. 38 citato, l’Ufficio può procedere a determinare sinteticamente il reddito complessivo netto di un contribuente in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreti ministeriali, ‘quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta’”.
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