La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 29545/2009) ha stabilito che potranno usufruire di forti sconti di pena, i vertici dell'impresa che rimuovono tempestivamente le irregolarità, anche quelle riscontrate prima dell'entrata in vigore del nuovo testo unico sulla sicurezza sul lavoro. La Corte ha infatti chiarito che "l'art. 303 d.lgs. n. 81 del 2008, applicabile in parte qua perché più favorevole all'imputato, espressamente prevede che la pena per i reati previsti dal medesimo decreto e puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, è ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all'art. 491 c.p.p., si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato. Sicché sotto questo profilo (della violazione dell'art. 303 cit.) il ricorso si presenta come non manifestamente infondato e quindi inammissibile".
Vai al testo unico per la sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 81/2009)
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