Se è vero che generalmente il mantenimento e l'assegno divorzile vengono determinati cercando di garantire alla parte economicamente più debole la possibilità di mantenere il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio è anche vero che, in caso di separazione o di divorzio, non sempre questo risulta possibile. Può accadere infatti che garantendo a una parte il tenore di vita precedente l'altra parte si trovi ad essere estremamente penalizzata. E' necessario quindi stabilire un equilibrio e garantire un livello paritario. Una sentenza della Corte di Cassazione (la n. n16800/2009) sembrerebbe aver preso in considerazione questa esigenza di equilibrio affermando, in materia di divorzio, che l'ex coniuge che utilizza il t.f.r. per integrare il minor reddito percepito in seguito al pensionamento non è più tenuto al versamento dell'assegno divorzile. Nel caso esaminato dalla Corte il coniuge obbligato a versare l'assegno aveva smesso di lavorare e la situazione economica e patrimoniale delle parti era arrivata a un livello di sostanziale parità. Nessuno dei due però poteva più permettersi il tenore di vita goduto durante la loro convivenza.
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