Dopo le note sentenze gemelle sul danno non patrimoniale la Corte torna sull'argomento con alcune precisazioni. Questa volta la Corte (sentenza n.16448/2009 della Terza Sezione Civile) ha affermato che "l'unica possibile forma di liquidazione - per ogni danno che sia privo, come quello biologico e quello morale, delle caratteristiche della patrimonialita' - e' quella equitativa. Infatti, una precisa quantificazione pecuniaria e' possibile in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non puo' mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato". In particolare, spiega la Corte "la liquidazione del danno biologico puo' essere effettuata dal giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, e puo' essere legittimamente effettuata dal giudice sulla base delle stesse "tabelle" utilizzate per la liquidazione del danno biologico, portando, in questo caso, alla quantificazione del danno morale in misura pari ad una frazione di quanto dovuto dal danneggiante a titolo di danno biologico, purche' il risultato, in tal modo raggiunto, venga poi "personalizzato", tenendo conto della particolarita' del caso concreto e della reale entita' del danno, con la conseguenza che non puo' giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie".
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